Lavoro Nero Notifiche in stand-by
26.02.2014 10:46
Gli illeciti avvenuti dopo il 24 dicembre 2013 saranno sospesi fino alla conversione in legge del D.L. n. 145/2013
Premessa – Congelati i verbali sulle violazioni in materia di lavoro nero successive al 24 dicembre 2013. È questo uno degli effetti che deriva dall’incremento delle sanzioni sul lavoro sommerso, di cui al D.L. n. 145/2013. In pratica, il Ministero del Lavoro (nota protocollo n. 22277/2013) invita i propri ispettori a bloccare la notificazione dei verbali relativi alle violazioni poste in essere dal 24 dicembre 2013, fino alla conversione in legge del D.L. n. 145/2013. Ciò in considerazione anche del fatto che la notificazione può essere comunque effettuata entro 90 giorni dalla definizione degli accertamenti.
La normativa - L’art. 14 del D.L. n. 145/2013, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha inasprito il sistema sanzionatorio relativo alla c.d. “maxisanzione” per il lavoro nero, alla sospensione dell’attività imprenditoriale e all’orario di lavoro. Tali novità sono state prontamente inquadrate dal ministero del Lavoro con la lettera circolare n. 22277/2013, il quale ha evidenziato che dal 24 dicembre 2013:
I maggiori introiti andranno a potenziare le attività delle DTL. È prevista, inoltre, l’assunzione di 250 nuovi ispettori.
Le sanzioni maggiorate del 30% - Per quanto concerne le sanzioni maggiorate del 30%, due sono gli illeciti sanzionati: quelle sul lavoro nero (la c.d. maxisanzione) e quella dovuta per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa. Nel primo caso, la sanzione è prevista in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (la “CO” telematica), che passa da un minimo di 1.500 euro a 12.000 a uno compreso tra 1.950 e 15.600 euro. In secondo luogo è maggiorata del 30% la somma aggiuntiva prevista quale condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa, insieme alla regolarizzazione dei lavoratori occupati in nero e al ripristino delle regolari condizioni di lavoro. Infatti, la sanzione che segue la chiusura dell'attività qualora più di 1/3 dei dipendenti risulti in ''nero'', passa da 1.500 euro a 1.950 euro.
Le sanzioni decuplicate – Si hanno invece, sanzioni più pesanti in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla durata e sui riposi giornaliero e settimanale. Infatti, la sanzione base per violazioni al riposo giornaliero che andava da 50 euro a 150 euro, ora è compreso tra 500 euro e 1.500 euro. Mentre per le sanzioni base per violazioni alla durata dell’orario di lavoro e al riposo settimanale, gli importi che variavano in un range compreso tra un minimo di 100 euro e uno massimo di 750 euro, ora sono decuplicate (1.000 euro - 7.500 euro).
Decorrenza notifiche – Infine, è bene fare un po’ di chiarezza in merito alla decorrenza delle notifiche dei verbali e del nuovo impianto sanzionatorio su illustrato. Innanzitutto, i nuovi importi per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività di impresa, in quanto mere “somme aggiuntive”, “trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data”. Inoltre, spiega il ministero del Welfare, i nuovi importi delle sanzioni su orario di lavoro e maxi-sanzione si applicano alle violazioni poste in essere dal 24 dicembre 2013 (alle violazioni poste in essere prima invece continuano ad applicarsi i vecchi importi anche se accertati successivamente al 23 dicembre). In conclusione, per le violazioni successive al 24 dicembre 2013, il ministero “ritiene opportuno” che la notifica dei relativi verbali, la quale può avvenire entro 90 giorni dagli accertamenti, “sia effettuata dopo la conversione in legge del dl n. 145/2013”.
La normativa - L’art. 14 del D.L. n. 145/2013, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha inasprito il sistema sanzionatorio relativo alla c.d. “maxisanzione” per il lavoro nero, alla sospensione dell’attività imprenditoriale e all’orario di lavoro. Tali novità sono state prontamente inquadrate dal ministero del Lavoro con la lettera circolare n. 22277/2013, il quale ha evidenziato che dal 24 dicembre 2013:
- è aumentata del 30% la maxisanzione per il lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002) ed è stata esclusa l’applicazione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
- sono aumentate del 30% le somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008);
- sono decuplicate le sanzioni sulla durata media dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali.
I maggiori introiti andranno a potenziare le attività delle DTL. È prevista, inoltre, l’assunzione di 250 nuovi ispettori.
Le sanzioni maggiorate del 30% - Per quanto concerne le sanzioni maggiorate del 30%, due sono gli illeciti sanzionati: quelle sul lavoro nero (la c.d. maxisanzione) e quella dovuta per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa. Nel primo caso, la sanzione è prevista in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (la “CO” telematica), che passa da un minimo di 1.500 euro a 12.000 a uno compreso tra 1.950 e 15.600 euro. In secondo luogo è maggiorata del 30% la somma aggiuntiva prevista quale condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa, insieme alla regolarizzazione dei lavoratori occupati in nero e al ripristino delle regolari condizioni di lavoro. Infatti, la sanzione che segue la chiusura dell'attività qualora più di 1/3 dei dipendenti risulti in ''nero'', passa da 1.500 euro a 1.950 euro.
Le sanzioni decuplicate – Si hanno invece, sanzioni più pesanti in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla durata e sui riposi giornaliero e settimanale. Infatti, la sanzione base per violazioni al riposo giornaliero che andava da 50 euro a 150 euro, ora è compreso tra 500 euro e 1.500 euro. Mentre per le sanzioni base per violazioni alla durata dell’orario di lavoro e al riposo settimanale, gli importi che variavano in un range compreso tra un minimo di 100 euro e uno massimo di 750 euro, ora sono decuplicate (1.000 euro - 7.500 euro).
Decorrenza notifiche – Infine, è bene fare un po’ di chiarezza in merito alla decorrenza delle notifiche dei verbali e del nuovo impianto sanzionatorio su illustrato. Innanzitutto, i nuovi importi per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività di impresa, in quanto mere “somme aggiuntive”, “trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data”. Inoltre, spiega il ministero del Welfare, i nuovi importi delle sanzioni su orario di lavoro e maxi-sanzione si applicano alle violazioni poste in essere dal 24 dicembre 2013 (alle violazioni poste in essere prima invece continuano ad applicarsi i vecchi importi anche se accertati successivamente al 23 dicembre). In conclusione, per le violazioni successive al 24 dicembre 2013, il ministero “ritiene opportuno” che la notifica dei relativi verbali, la quale può avvenire entro 90 giorni dagli accertamenti, “sia effettuata dopo la conversione in legge del dl n. 145/2013”.